
Recuperare un sottotetto: come renderlo abitabile e le norme da tenere in considerazione.
Se state pensando di rendere abitabile il vostro sottotetto, è necessario che conosciate e rispettiate una serie requisiti come altezze minime, volumetrie e rapporti aero-illuminanti. Questi requisiti vengono definiti e normati dalle leggi regionali, e per ciascuna regione variano alcune condizioni e limiti riguardanti la trasformazioni di un sottotetto in mansarda abitabile. Per quanto riguarda questo articolo faremo riferimento alla normativa della Lombardia, visto che la maggior parte dei nostri progetti viene realizzata qui.
La normativa a cui ci si riferisce quando si vuole recuperare un sottotetto in Lombardia è la LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005 , N. 12. Tuttavia, alcune Regioni riservano ai Comuni la possibilità di decidere quali lavori si possono fare su un sottotetto e dove si possono recuperare.
Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia e la L.R. 12/2005 affronta la questione, soffermandosi in particolare su 3 temi fondamentali:
- ALTEZZE MINIME
- APERTURA DI FINESTRE
- NUOVE UNITA’ IMMOBILIARI
1.
In Lombardia, il recupero dei sottotetti è consentito a condizione che sia assicurata l’altezza media di 2,40 mt, che viene abbassata a 2,10 mt per i Comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine slm. Inoltre nei casi di deroga all’altezza massima, l’altezza minima abitabile non può essere superiore a 1,50 metri. Qualora ci fosse la necessità di aumentare l’altezza del sottotetto esistente, in modo da raggiungere le altezze minime richieste, sarà possibile alzarsi al massimo di 50 cm, in modo da non rientrare nei casi di adeguamento sismico, necessario nel caso di sopraelevazioni di edifici esistenti. Per quanto riguarda i centri storici e i nuclei di antica formazione, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici imposti dallo strumento urbanistico; e in assenza di limiti, l’altezza massima è da intendere come pari all’esistente.
2.
In base alle modifiche introdotte dalla successiva legge regionale n. 4 del 2012, è concessa, per gli interventi di trasformazione del sottotetto ai fini abitativi, l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi. Questo per garantire l’osservanza dei requisiti di aero illuminazione (il rapporto tra la superficie delle finestre e quella del pavimento) e per garantire il benessere degli abitanti. Inoltre, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, sono concesse modificazioni di altezze di colmo e di gronda e della pendenza delle falde del tetto.
3.
Come per molte Regioni, anche in Lombardia se il recupero del sottotetto comporta la realizzazione di nuove unità immobiliari, è obbligatorio reperire spazi per parcheggi pertinenziali, con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune. Non sono assoggettati a questo versamento gli interventi realizzati in immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. Un altro onere di cui tenere conto, quando si considera di recuperare un sottotetto, è quello di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione. Questi vengono calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di ristrutturazione edilizia.
Se avete un sottotetto e avete in mente di ricavarne un’abitazione, contattateci! Vi assisteremo e guideremo nell’iter!
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Sito. www.mcarc.it